sottili differenze di prospettiva

Web e Partita IVA

Erroneamente si ritiene che il Web sia un Far West senza regole o comunque con pochi controlli per quelle poche regole che esistono; questo in parte è anche vero, ma bisogna ricordare che alcune norme cominciano a filtrare anche nello spazio virtuale. Una di queste norme, ad esempio, riguarda le imprese che aprono al Web ed in particolare tutti i soggetti in possesso di Partita IVA: è fatto obbligo di esporre la Partita IVA sulla Home Page del sito web aziendale.
 
Anche se la legge è in vigore dal Dicembre 2001, art. 2 del DPR n. 404 del 5/10/2001, ritengo utile scriverne perchè mi sono reso conto che ancora molti non ottemperano alla norma, anche tra gli addetti ai lavori.
 
L'articolo 35 comma 1 del DPR 633/72 recita che i soggetti in possesso di Partita IVA devono pubblicarla sulla Home Page dell'eventuale sito web; la mancata esposizione del numero di Partita IVA è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 euro, in quanto "violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da leggi tributarie".

A sfatare l'idea che in Internet vige un'assoluta mancanza di controlli, nel mese di settembre del 2007, la direzione regionale ligure dell'Agenzia delle Entrate mise in campo un'iniziativa per controllare i siti web privi di Partita IVA scoprendo, diciamo così, una ottantina di siti privi dell’indicazione della stessa. 

Con grande ragionevolezza l’Agenzia delle Entrate suggerì agli interessati di pubblicare, al più presto, prima di eventuali contestazioni, il numero di Partita IVA, sulla Home Page del sito web aziendale; suggerendo che le altre informazioni sulla società, richieste, ad esempio, dalla disciplina in materia di tutela dei consumatori, quali denominazione sociale, sede, contatti ecc., potessero essere pubblicate nelle pagine interne del sito web. Nella maggior parte dei casi si trattava di imprese di costruzione, agenzie immobiliari, agriturismo, bed & breakfast, avvocati, architetti, artigiani e istituti di bellezza.

Nonostante gli anni trascorsi dall’entrata in vigore della legge, ancora oggi, una navigazione tra i siti web di carattere aziendale consente di registrare quanti di essi siano ancora privi dell'indicazione del numero di Partita IVA. L’obbligo di indicazione della Partita IVA, tra l’altro, grava anche sui siti che si limitano a pubblicizzare servizi o prodotti senza svolgere alcun commercio elettronico.

Dal 29 Luglio 2009, inoltre non è più sufficiente esporre la Partita Iva sul sito web, infatti il 14/7/2009 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.161, la legge comunitaria 2008 n.88/09, che recepisce nella legislazione italiana, una serie di obblighi comunitari.

Tra le novità si segnalano l'obbligo per le società di inserire specifiche informazioni legali, oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche sul proprio sito web e l’erogazione di sanzioni amministrative, in caso di inadempimento.
 
Quindi, agli adempimenti già in vigore per le società sia di persone che di capitali, si vanno ad aggiungere nuove informazioni obbligatorie da indicare sul sito web, quali:

1. la sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta, per tutte le tipologie di società;
2. il capitale effettivamente versato e quello esistente dall'ultimo bilancio, relativamente alle società di capitali);
3. l'eventuale stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento, per tutte le tipologie di società;
4. lo stato di società con unico socio, per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali".
 
Alle società di persone e di capitali che non adempiono alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso, solo per le società di capitali, il sito web, si applicano le sanzioni previste dall'art. 2630 del Codice di Procedura Civile per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 2.065,00 da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.

Allo stato, l'omissione di questi dati comunemente in possesso delle aziende, oltre alla violazione della legge ed alla erogazione di eventuali sanzioni, rappresenta una leggerezza che per i navigatori più accorti potrebbe rappresentare un valido motivo per non visitare più il sito aziendale.


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4 Risposte »

  1. Non mi pare che un bed and breakfast sia tenuto alla partita iva, quindi se non tiene può non metterla.

  2. Un'azienda che ha un sito internet deve indicare i dati richiesti; ma un sito internet non sempre è un'azienda e quindi in realtà quello che si dovrebbe capire sono le condizioni sufficienti per le quali la pubblicazione di un sito internet implichi essere un'azienda.
    A mio parere ci sono tanti casi da esaminare e non è facile dare indicazioni per tutti chiare e univoche.
    Ma speriamo che qualche commissione di esperti sia della rete, sia dei sistemi di guadagno in rete, sia della Legge Italiana possa dare indicazioni chiare.
    Spesso si assiste ad affermazioni di qualche esperto che poi sono smentite da un altro. Insomma.., manca un po' di chiarezza che ovviamente lo Stato non fa.

  3. Caro Giulio quando la gestione di un bed & breakfast è legata ad una società sono in condizioni di rilasciare non la solita ricevuta fiscale, ma anche una fattura a fronte del servizio offerto!

  4. Certamente un sito di un privato, sia esso un blog piuttosto che un portalino non necessita dell'indicazione della Partita IVA, ma quando il sito è il riferimento di un'azienda i dati che indico nel post diventano obbligatori.

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